Diritto di recesso
Secondo il § 5 f (2) della Normativa in tema di tutela dell'occupazione, non è previsto alcun diritto di recesso per i contratti di vendita a distanza per la consegna di merci il cui
prezzo sul mercato finanziario sia soggetto a fluttuazioni sulle quali l'imprenditore non ha alcuna influenza e
che possano verificarsi entro il consueto periodo di recesso.
Eccezioni al diritto di recesso:
Il diritto di recesso non si applica ai seguenti contratti (§ 312 g del CC):
a) per la consegna di merci che non siano prefabbricate e per la produzione delle quali sia decisiva una selezione o una determinazione individuale da parte del consumatore o che questa sia chiaramente adattata alle esigenze personali del consumatore.
b) Contratti per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi, compresi i servizi finanziari, il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario, sui quali l'imprenditore non ha alcuna influenza e che possono verificarsi entro il periodo di recesso, in particolare i servizi in relazione con azioni, azioni di attività di investimento aperto ai sensi del § 1 Par. 4 del Codice per gli investimenti di capitale e con altri titoli negoziabili, valuta estera, derivati o strumenti del mercato monetario.